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Legge 09/12/1986 n. 896Art. 20 - Incentivi 1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici è concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca. 2. Il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica di conformità delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia della integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 e 11 della presente legge per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva. Art. 21 - Autorizzazione di spesa 1. Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 d autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. All'onere per l'anno 1985, determinato in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; all'onere di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritte, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 22 . Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia 1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogni qualvolta sia richiesto dall'autorità mineraria. 2. Il Comitato è integrato, quando delibera sulle materie disciplinate dalla presente legge, dal dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere, e da due titolari di cattedra nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici nonché da un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'E- NEA e del CNR. 3. Con provvedimento del suo presidente, il Comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della Regione interessata per affari di rilevante interesse della Regione medesima. Art. 23 - Norme applicabili Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, della legge 11 gennaio 1957 n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967 n. 613. Legge 09/12/1986 n. 896 – Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. Art. 24 -Regolamento di attuazione Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati: 1) criteri e modalità per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione; 2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati; 3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree; 4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni; 5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità; 6) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico; 7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi; 8) la revisione, con criteri di gradualità, dei titoli concessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge; 9) di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge. Art. 25 - Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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